Le principali novità introdotte dal CCNL nel 2024 riguardano gli aumenti in busta paga e le nuove tutele. Infine, ultimo ma da non sottovalutare l’attenzione alla digitalizzazione.
Il CCNL, firmato il 6 dicembre 2024 dopo lunghi mesi di trattative, segna un passaggio verso un periodo di maggiore stabilità nei rapporti di lavoro nel settore. Oltre 1.000.000 gli addetti ai lavori interessati.
Alle trattative hanno preso parte FIT CISL, FILT CGIL, UILTRASPORTI e le associazioni delle aziende. L’accordo introduce novità in merito una cosiddetta “clausola sociale per i conducenti” che si concretizza nel fatto che qualora avvenisse un cambio di fornitore nel settore della logistica urbana dovranno essere applicate le tutele sociali. Altro dettaglio di non poco conto riguarda la soglia fissata per l’orario di lavoro che potrà avere una durata massima di 42 ore settimanali.
A questo si affianca, sotto il profilo retributivo, l’aument o per il personale viaggiante di livello B3 vedrà di 260 euro e 230 euro per il personale non viaggiante di livello 3 Super. Viene altresì incrementata la trasferta minima. E, sul fronte della sicurezza, cruciale quanto delicato, viene introdotta la figura del “rappresentate per la sicurezza di sito” RLS.
Di seguito il dettaglio relativo all’RLS.
“…
RLS-RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il RLS è “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute
e della sicurezza durante il lavoro” (D.Lgs 81/08, art. 2, lettera i). La figura del RLS, dunque, assume un ruolo
fondamentale di interfaccia tra datore di lavoro e lavoratori consentendo a questi ultimi di partecipare in
maniera attiva all’opera di prevenzione degli incidenti e infortuni e alla programmazione della sicurezza in
azienda. Il RLS deve rispettare la legge sulla privacy e sul segreto industriale. Nelle aziende o unità produttive
che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del
comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSA -Rappresentanze Sindacali
in Azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Il
numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le
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modalità per l’esercizio delle funzioni attribuite nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all’art. 19 della Legge n. 300 del 1970, il rappresentante per
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Qualora non si proceda alle elezioni previste nei precedenti paragrafi, le funzioni di Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai RLS territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di
Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il numero minimo previsto per i RLS è il seguente:
1. un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
2. tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
3. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende
il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o
dalla contrattazione collettiva.
Il RLS assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano
di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e
prevenzione adottate. A questo proposito, il RLS è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori all’interno della loro impresa, il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza viene individuato per più aziende dello stesso comparto produttivo ed operanti
nello stesso ambito territoriale. Gli accordi a livello locale tra le organizzazioni territoriali aderenti alle
associazioni nazionali ne stabiliranno criteri e modalità. Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera i) del D.Lgs 81
/08, il RLS è informato dal medico competente sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50, comma 1 del D.Lgs
81 / 08, in particolare:
1) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero
nell’unità produttiva;
3) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività
di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
4) è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
5) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
6) riceve le informazioni provenienti dai servizi cli vigilanza;
7) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore cli cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda;
8) promuove l’elaborazione, individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
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9) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali
è, di norma, sentito;
10) partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di
15 lavoratori indetta almeno una volta all’anno dal datore di lavoro direttamente, o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi (D.Lgs81 /08, art. 35);
11) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
12) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
13) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, il Documento di Valutazione dei Rischi che deve
contenere:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e elci dispositivi di protezione
individuali adottati in conseguenza della valutazione dei rischi;
3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
5. l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione del rischio;
6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Nei casi in cui la durata del cantiere di restauro specialistico sia inferiore ad un anno, con apposita
motivazione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere la riunione periodica di cui
all’art. 35 del D.Lgs 81/08.
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti pari a:
a) 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
b) 20 ore annue nelle aziende o unità produttive fino da 16 a 50 dipendenti;
c) 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I Rappresentanti dei lavoratori territoriali o di un comparto esercitano le attribuzioni di cui al presente
articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza
individuate dalle norme di legge. Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui
assegnati dalle normative di legge e dal presente contratto utilizza anche i permessi previsti per la RSA, ove
esistenti
…”